1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni cura l'allocazione della capacità trasmissiva e assicura l'accesso alla medesima da parte di soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale che non siano collegati o controllati da soggetti che svolgono sia attività di operatore di rete sia attività di fornitura di contenuti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e sulla base delle procedure definite con i decreti di cui al comma 4, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ferma restando la titolarità del diritto di uso delle frequenze, dispone per ciascun operatore in posizione dominante la progressiva cessione di quote crescenti di capacità trasmissiva fino al raggiungimento di una quota non superiore al 20 per cento della capacità trasmissiva totale entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque non oltre